Art. 2863 c.c.Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione

[1]Finche' non sia avvenuta la vendita, il terzo puo' ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

[2]Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

[3]Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita' delle parti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2863 · fonte su Normattiva