Art. 2875 c.c.
Eccesso nel valore dei beni
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva