Art. 2876 c.c.
Limiti della riduzione
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva