Art. 2877 c.c.
Spese della riduzione
[1]Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
[2]Se la riduzione e' stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva