Art. 2879 c.c.
Rinunzia all'ipoteca
[1]La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullita'.
[2]La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva