Art. 288 c.c.Procedura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →

[1]((La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

[2]Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

[3]Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

[4]In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e' annotata in calce all'atto di nascita del figlio)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art288 · fonte su Normattiva