Art. 288 c.c. — Procedura
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →
[1]((La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
[2]Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.
[3]Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
[4]In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e' annotata in calce all'atto di nascita del figlio)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva