Art. 2885 c.c.
Cancellazione sotto condizione
Se e' stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non puo' essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione e' stata adempiuta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva