Art. 2886 c.c.
Formalita' per la cancellazione
[1]Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta e' fondata.
[2]La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale e' stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva