Art. 288 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 288, concernente la procedura della legittimazione per decreto reale, riproduce integralmente l'art. 295 del progetto definitivo, salve lievi modificazioni nel primo e nell'ultimo comma, intese a stabilire che la domanda deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza, e non già il domicilio, e che il decreto reale di legittimazione è annotato in calce all'atto di nascita del figlio anche per impulso di ufficio. Era stato proposto di sostituire all'indicazione specifica del quattro articoli 284, 285, 286 e 287, contenuta nel comma secondo, il richiamo generico agli articoli precedenti. Il rilievo è stato determinato dall'omessa menzione dell'art. 281, fondamentale in materia di legittimazione. Ma si è considerato che sarebbe inopportuno richiamare tra le condizioni, la cui sussistenza deve essere dichiarata dalla corte di appello, anche la disposizione dell'art. 281, perchè l'interprete potrebbe essere autorizzato a dubitare, che eccezionalmente, ai fini della procedura di legittimazione, siano consentite indagini sulla paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Invece, il principio fondamentale in materia è quello della rigida esclusione di qualsiasi indagine diretta alla dichiarazione della filiazione incestuosa o adulterina, in quanto l'adulterinità o l'incestuosità non può essere fatta valere se non nei casi dell'art. 279. Solamente quando l'accertamento risulti in uno dei modi previsti da quest'articolo, la corte dovrà prenderne atto per negare l'ammissibilità della procedura di legittimazione. È stato anche suggerito di sopprimere il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 288, contro la decisione negativa della corte di appello. Ma tale impugnativa appare opportuna per assicurare una maggiore garanzia agli interessati nei riguardi di un provvedimento così importante dell'autorità giudiziaria. Non sembra che inopportunamente si chiamerebbe la corte di cassazione a compiere accertamenti di fatto, sia per la considerazione che più volte la corte suprema è chiamata dalla legge a conoscere anche del fatto, sia perchè in ogni caso l'ambito del giudizio resterebbe pur sempre limitato all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla legittimazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 154
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art288 · fonte su Normattiva