Art. 2890 c.c.
Notificazione
[1]L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:
- 1)il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
- 2)la qualita' e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
- 3)il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.
[2]In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non puo' essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.
[3]Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.
[4]Un estratto sommario della notificazione e' inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva