Art. 289 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 55-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 193 --------------- AGGIORNAMENTO (193) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1055, alinea) che l'abrogazione del presente articolo, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, …
Art. 86 — Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653; b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative…
Art. 91 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo…
Art. 102 — Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383; a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476; …
Art. 358 — Oneri a carico del soggetto gestore
COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27. 2. IL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 3. COMMA…
Art. 120 — Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; b) legge 31 maggio 1965, n. 575; c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50; d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152; e) articolo…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 288, concernente la procedura della legittimazione per decreto reale, riproduce integralmente l'art. 295 del progetto definitivo, salve lievi modificazioni nel primo e nell'ultimo comma, intese a stabilire che la domanda deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza, e non già il domicilio, e che il decreto reale di legittimazione è annotato in calce all'atto di nascita del figlio anche per impulso di ufficio. Era stato proposto di sostituire all'indicazione specifica del quattro articoli 284, 285, 286 e 287, contenuta nel comma secondo, il richiamo generico agli articoli precedenti. Il rilievo è stato determinato dall'omessa menzione dell'art. 281, fondamentale in materia di legittimazione. Ma si è considerato che sarebbe inopportuno richiamare tra le condizioni, la cui sussistenza deve essere dichiarata dalla corte di appello, anche la disposizione dell'art. 281, perchè l'interprete potrebbe essere autorizzato a dubitare, che eccezionalmente, ai fini della procedura di legittimazione, siano consentite indagini sulla paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Invece, il principio fondamentale in materia è quello della rigida esclusione di qualsiasi indagine diretta alla dichiarazione della filiazione incestuosa o adulterina, in quanto l'adulterinità o l'incestuosità non può essere fatta valere se non nei casi dell'art. 279. Solamente quando l'accertamento risulti in uno dei modi previsti da quest'articolo, la corte dovrà prenderne atto per negare l'ammissibilità della procedura di legittimazione. È stato anche suggerito di sopprimere il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 288, contro la decisione negativa della corte di appello. Ma tale impugnativa appare opportuna per assicurare una maggiore garanzia agli interessati nei riguardi di un provvedimento così importante dell'autorità giudiziaria. Non sembra che inopportunamente si chiamerebbe la corte di cassazione a compiere accertamenti di fatto, sia per la considerazione che più volte la corte suprema è chiamata dalla legge a conoscere anche del fatto, sia perchè in ogni caso l'ambito del giudizio resterebbe pur sempre limitato all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla legittimazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 154
L'art. 289, che tratta delle impugnazioni avverso il decreto reale che accorda la legittimazione, e stato da umilio ritenuto superfluo, perchè quanto ivi è stabilito si desumerebbe dai principii generali. È però da ricordare al riguardo che gravi questioni si sono dibattute anche in tempi recenti sull'ammissibilità del ricorso di legittimità avverso il decreto di legittimazione e sulla delimitazione della sfera di competenza spettante al consiglio di Stato; queste considerazioni hanno indotto a mantenere la norma, dalla quale risulta in modo chiaro che l'organo giurisdizionale amministrativo non può esercitare il proprio sindacato su ciò che ha formato oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 155
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art289 · fonte su Normattiva