Per ciò che concerne il terzo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, e cioè il sequestro conservativo, esteso ai beni immobili dal nuovo codice di procedura civile (art. 671), è meritevole di rilievo la disposizione del secondo comma dell'art. 2905, che consente al creditore di chiederlo anche nei confronti del terzo acquirente dal debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione. Quanto agli effetti del sequestro in rapporto alle alienazioni e agli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, si fa richiamo (art. 2906, primo comma) alle norme che disciplinano gli effetti del pignoramento - delle quali farò cenno più oltre, parlando dell'esecuzione forzata - nel senso che al creditore sequestrante non sono opponibili gli atti compiuti dal debitore che non sarebbero opponibili al creditore procedente se invece di sequestro si trattasse di pignoramento. Il secondo comma dell'art. 2906 regola gli effetti della così detta opposizione al pagamento (art. 1244 del codice del 1865), chiarendo che il pagamento eseguito dal debitore non ha effetto in pregiudizio del creditore opponente solo nei casi in cui la legge riconosce all'opposizione l'efficacia conservativa di rendere indisponibile il credito. Della tutela giurisdizionale dei diritti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1183
Il quarto titolo del sesto libro contiene quelle norme generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti, che, secondo i concetti enunciati nella presentazione del libro medesimo (n. 1065) e ancor da prima nella relazione al codice di procedura civile, dovevano essere riservate alla competenza legislativa del codice di diritto sostanziale. Appartengono infatti, secondo la logica del sistema, all'ordine delle discipline processuali tutte quelle che riguardano il modo, e cioè per l'appunto il «processo» di formazione dei provvedimenti giurisdizionali. Ma il determinare quali siano i possibili provvedimenti finali di merito e quando e da chi se ne possa provocare l'emanazione e quale efficacia essi spieghino dopo «usciti» dal processo, e cioè nel mondo dei rapporti sostanziali, tutto questo appartiene al regime dei diritti soggettivi, dei quali i provvedimenti stessi costituiscono il presidio e la garanzia suprema di vigore o di valor pratico nel momento critico della insoddisfazione o del litigio. Questa discriminazione tra diritto sostanziale e procedura è conforme del resto a tutta la nostra tradizione giuridica, alla quale, per dire il vero, avevano inteso idealmente uniformarsi anche gli autori dei codici del 1865. Ma non raggiunsero allora una soddisfacente collocazione dei singoli istituti. A ciò fu ostacolo soprattutto la partizione del codice civile in soli tre libri, l'ultimo dei quali finiva col conglobare come una lex satura materie diverse e non bene digeste. Così avvenne, ad esempio, che le disposizioni sull'autorità della cosa giudicata trovassero una collocazione meramente occasionale, visibilmente artificiosa, e per di più teoricamente inesatta, tra le prove delle obbligazioni, sotto specie di presunzione legale. Con la nuova partizione in sei libri e con l'autonomia più generalmente riconosciuta a tutta la materia della tutela dei diritti in generale, anche la tutela giurisdizionale trova qui la sua sistemazione naturale e necessaria. DISPOSIZIONI GENERALI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1184
Il primo capo del titolo, sotto la rubrica «Disposizioni generali», si apre con un articolo che, sempre sotto il profilo del diritto sostanziale e in forma più comprensiva, enuncia quello stesso principio che il codice di procedura ha chiamato il principio della domanda. Questo costituisce, si può dire, il cardine di tutto l'ordinamento della tutela giurisdizionale, riaffermando fondamentalmente il parallelismo per cui allo stesso titolare del diritto soggettivo al quale spetta di esercitarlo e di disporne nei limiti consentiti dalla legge, spetta di regola anche chiederne la protezione. Questo articolo offre, per così dire, l'anello di congiunzione con il codice di procedura, il quale nel suo art. 99 precisa che la domanda, per conseguire lo scopo a cui essa tende, deve essere proposta all'autorità competente e chiarisce poi, nelle disposizioni seguenti, come dalla domanda abbia origine il processo formativo del provvedimento. Il principio trova per altro dei temperamenti in vari casi e soprattutto quando al rispetto dei diritti od alla loro pratica attuazione si coordini o si connetta un pubblico interesse. Allora la domanda da parte del titolare del diritto può anche non essere necessaria allo scopo di eccitare l'attività del giudice; può provvedere il giudice stesso ex officio o, più spesso, può essere dato anche al pubblico ministero di prenderne l'iniziativa. L'art. 2907 menziona pertanto queste ipotesi, pur avvertendo che hanno carattere di eccezione rispetto al principio e possono trovar luogo soltanto dove vi sia in proposito un'espressa disposizione della legge. Si chiude l'articolo ricordando nel secondo comma come la tutela giurisdizionale sia accordata anche ad interessi di categoria, ed in questo caso la legittimazione ad agire spetta alle associazioni legalmente riconosciute. Il comma si ricollega così ad una serie di altre disposizioni particolari contenute soprattutto nel quinto libro, nelle leggi sull'ordinamento corporativo e nel quarto titolo del secondo libro del codice di procedura, inquadrandole sinteticamente nella cornice della sua formula generale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1185