Art. 316 — Ripartizione degli alloggi
Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilita', provvedono:
- a)a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR;
- b)a destinare gli alloggi, con criteri di gradualita' e in relazione alla contingente disponibilita', ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI;
- c)a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia;
- d)a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST. ((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono)) acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza. ((A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.))
Testo vigente dal 17 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva