Art. 2908 c.c.
Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva