Art. 2910 c.c.
Oggetto dell'espropriazione
[1]Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
[2]Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva