L'art. 2910 sancisce, nel primo comma, in correlazione al principio affermato dall'art. 2740, il diritto del creditore di fare espropriare i beni del debitore. La disposizione del secondo comma rappresenta la compiuta formulazione di un principio ovvio, tenuto presente anche dal codice del 1865, ma espressamente enunciato solo in rapporto ai beni ipotecati (art. 2076), e riafferma, in rapporto ai beni che furono oggetto di atti revocati perchè compiuti in pregiudizio dei creditori, le disposizioni dell'art. 2902.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1188
Con il pignoramento le cose che ne sono oggetto vengono sottratte al potere di disposizione del debitore, nei limiti in cui mediante questo potere gli sarebbe altrimenti lecito influire sulla loro destinazione all'esecuzione. Nessun dubbio pertanto poteva sussistere circa la necessità della disposizione dell'art. 2913, che corrisponde, del resto, a principi già affermati dalla dottrina, in correlazione ai quali si presenta come un miglioramento della formula dell'art. 2085 del codice civile del 1865. È noto che questo aveva fatto sorgere questioni, variamente risolte, specie intorno a due punti: se gli atti vietati, posteriori al pignoramento, fossero nulli, annullabili o semplicemente inefficaci e nei confronti di quali creditori; se, infine, atti compiuti prima del pignoramento, ma resi pubblici dopo questo, fossero o no opponibili al creditore pignorante. Sul primo punto aveva finito col prevalere l'opinione che gli atti fossero inefficaci soltanto, perchè non opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione: e ciò è ora chiarito dall'art. 2913. Sul secondo punto l'opinione dominante riconosceva piena efficacia agli atti di disposizione trascritti posteriormente alla trascrizione del precetto, per la ragione che, non avendo il creditore procedente acquistato, con la trascrizione del precetto, diritti sull'immobile, e non essendo perciò terzo ai sensi dell'art. 1942 del codice precedente, la trascrizione si riteneva non necessaria nei suoi confronti. Ma se a questa conclusione si era portati sulla base del sistema del 1865, è però certo che così si ammetteva la possibilità di sorprese a danno del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione. Ho ritenuto opportuno di accogliere i voti espressi da una parte della dottrina, risolvendo la questione nell'unico senso compatibile con la tutela delle espropriazioni. Gli articoli 2914 e 2915 dispongono pertanto che le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonchè gli atti che importano vincoli d'indisponibilità, come il vincolo dotale, quello derivante dalla comunione dei beni tra coniugi o dalla costituzione del patrimonio familiare, e le domande in genere per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione non sono opponibili al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono stati trascritti anteriormente al pignoramento. Per gli atti non soggetti a speciali forme di pubblicità, la loro efficacia nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione è dall'art. 2914 condizionata alla certezza dell'anteriorità della loro data rispetto al pignoramento, salvo, quanto alle alienazioni di beni mobili non iscritti in pubblici registri, che anteriormente al pignoramento sia stato trasferito il possesso del bene alienato. A risolvere un'altra antica controversia, se, cioè, il divieto di alienazione dei beni immobili successivamente alla trascrizione del precetto, posto dall'art. 2085 del codice civile del 1865, comprendesse anche l'iscrizione di ipoteche (come dai più giustamente si è sostenuto, ma di solito soltanto per le ipoteche convenzionali) provvede l'art. 2916, secondo cui nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, non si tiene conto delle ipoteche, anche giudiziali, iscritte posteriormente al pignoramento. Disposizione analoga è dettata circa quei privilegi per la cui efficacia si esige l'iscrizione. Del pari non si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo che il pignoramento sia stato eseguito. Quanto alle cessioni e alle liberazioni di pigioni e di fitti consentite dall'espropriato, l'opponibilità di esse al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione è regolata dall'art. 2918 in armonia con le disposizioni dell'articolo 2812, quarto e quinto comma, che ne disciplinano l'opponibilità nei confronti dei creditori ipotecari. Ulteriore conseguenza dell'indisponibilità del bene pignorato è la disposizione dell'art. 2917, che toglie efficacia alle cause di estinzione del credito pignorato, se posteriori al pignoramento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1189
Circa gli effetti dell'espropriazione forzata, è confermato, nell'art. 2919, nei confronti dell'acquirente, il principio «nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse haberet», che il codice di procedura civile del 1865 affermava espressamente (art. 686) soltanto riguardo agli immobili. In ordine ai mobili, è noto che l'applicazione della regola era limitata dagli articoli 647 e 648 del detto codice a tal punto che una recente autorevole dottrina è giunta a sostenere che nelle vendite forzate mobiliari l'acquirente diventi proprietario anche se sia in mala fede. Tale diversità di trattamento, che rappresenterebbe una deviazione dal principio stabilito dall'art. 1153, non mi è sembrata giustificata, e ho perciò unificato gli effetti dell'espropriazione rispetto alle due categorie di beni, salve, naturalmente, le conseguenze del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri. Discende, per altro, come naturale conseguenza, dai principi affermati negli articoli 2913-2916 che il diritto del terzo non è opponibile all'acquirente quando sia stato acquistato in base ad atti non aventi efficacia in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, appunto perchè questi atti non sono produttivi di effetti rispetto all'esecuzione ed alla situazione che ne deriva: il che, in fondo, importa che, al fine di determinare la condizione giuridica nella quale subentra l'acquirente, bisogna, in linea di massima, avere riguardo a quella esistente nel momento del pignoramento. L'art. 2920 nega l'azione contro l'acquirente di buona fede ai terzi che avevano la proprietà di una cosa mobile o altri diritti reali su di essa, ma non li abbiano fatti valere sulla somma ricavata dall'esecuzione, a norma dell'art. 620 del codice di procedura civile. In questo caso ho limitato la responsabilità, per i danni e per le spese, del creditore procedente all'ipotesi in cui egli abbia agito in mala fede, sembrandomi che il titolare del bene debba risentire le conseguenze di quanto è accaduto per effetto, tra l'altro, della sua inerzia. Il creditore procedente risponde, invece, verso l'acquirente evitto, anche per sola colpa (art. 2921), secondo i principi generali: mentre, infatti, non si può fare carico all'acquirente di concorrere nella vendita, bisogna che il creditore sia stimolato alla massima diligenza nella scelta dei beni, affinchè l'esecuzione possa validamente aver luogo. Quanto al prezzo, il pagamento del quale, a seguito dell'evizione, risulta senza causa, è giusto che l'acquirente lo possa ripetere anche presso ciascun creditore utilmente collocato e, in caso di residuo, presso il debitore: ma la ripetizione non ha luogo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa dell'evizione non era opponibile. Così si sono risolte molteplici delicate questioni che erano sorte sotto l'impero del codice civile anteriore e che, in difetto di elementi testuali, non avevano potuto trovare soluzioni tranquillanti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1190