Art. 2916 c.c.Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:

  • 1)delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
  • 2)dei privilegi per la cui efficacia e' necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
  • 3)dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2916 · fonte su Normattiva