Art. 529 c.p.c. — Istanza di assegnazione o di vendita
[1]Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
[2]Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.
[3]Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva