Art. 2926 c.c.Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

[1]Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprieta' possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facolta' spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

[2]L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2926 · fonte su Normattiva