Art. 1161 c.c. — Usucapione dei beni mobili
[1]In mancanza di titolo idoneo, la proprieta' dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
[2]Se il possessore e' di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva