Art. 2927 c.c.
Evizione della cosa assegnata
[1]L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese.
[2]L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva