Art. 2929 c.c.
Nullita' del processo esecutivo
La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva