Art. 293 c.c.
[1]Divieto d'adozione di figli ((...)).
[2]I figli ((...)) non possono essere adottati dai loro genitori.
[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva