Art. 2931 c.c.
Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva