Art. 2934 c.c.
Estinzione dei diritti
[1]Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
[2]Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva