Art. 2937 c.c.
Rinunzia alla prescrizione
[1]Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto.
[2]Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta.
[3]La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva