Art. 2939 c.c.
Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva