Art. 2954 c.c.
Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva