Art. 2955 c.c.
Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto:
- 1)degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
- 2)dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; 9
- 3)di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
- 4)degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualita';
- 5)dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- 6)dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".
Testo vigente dal 12 giugno 1966, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva