Art. 2956 c.c.
Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
- 1)dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 9
- 2)dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
- 3)dei notai, per gli atti del loro ministero;
- 4)degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piu' lungo di un mese.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".
Testo vigente dal 12 giugno 1966, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva