Art. 2958 c.c.
Corso della prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi e' stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Corso della prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi e' stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2957, con formula generale, eliminando in parte le specificazioni dell'art. 2140 del codice del 1865, determina il momento iniziale della prescrizione con riferimento alla scadenza della retribuzione periodica o al compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, in conformità del codice anteriore, si stabilisce che il termine della prescrizione decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Riguardo agli affari non terminati, si fa decorrere la prescrizione dall'ultima prestazione, sopprimendo l'inopportuna limitazione dell'art. 2140, terzo capoverso, del codice del 1865, il quale, per gli affari anzidetti, stabiliva che gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non potessero domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1211
Con lieve variante formale, l'art. 2958 riproduce il primo comma dell'art. 2141 del codice del 1865 circa il decorso delle prescrizioni presuntive anche nel caso in cui vi sia stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni. Ho eliminato invece - non sembrandomi giustificata la restrizione che apportava alle norme sull'interruzione - il secondo comma del citato articolo del codice precedente, che attribuiva efficacia interruttiva delle prescrizioni in esame soltanto al riconoscimento del debito per iscritto e alla domanda giudiziale non perenta.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1212
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2958 · fonte su Normattiva