Art. 2963 c.c.Computo dei termini di prescrizione

[1]I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

[2]Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

[3]Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

[4]La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

[5]Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2963 · fonte su Normattiva