Art. 2963 c.c.
Computo dei termini di prescrizione
[1]I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
[2]Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
[3]Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
[4]La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
[5]Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva