Art. 2969 c.c.
Rilievo d'ufficio
[1]La decadenza non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita' delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilita' dell'azione.
[2]Roma, addi' 16 marzo 1942-XX
[3]VITTORIO EMANUELE
[4]GRANDI
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva