Art. 300 c.c.Diritti e dovevi dell'adottato

[1]L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

[2]L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato ne' tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art300 · fonte su Normattiva