Art. 301 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - POTESTA' E AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ADOTTATO - ATTRIBUZIONE ALL'ADOTTANTE DELLA TITOLARITA' ESCLUSIVA DELLA POTESTA' GENITORIALE SULL'ADOTTANDO ANCHE SE TRATTASI DI FIGLIO NATURALE DEL CONIUGE - MANCATA PREVISIONE DI CONSERVAZIONE DELLA POTESTA' DEL GENITORE NATURALE IN CONCORRENZA COL CONIUGE ADOTTANTE - ASSERITO CONTRASTO CON I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, CON QUELLI DELLA FAMIGLIA, DEI GENITORI NEI RIGUARDI DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E CON IL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURIDICA E SOCIALE DI COSTORO - IUS SUPERVENIENS - ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 30, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 301, commi primo e terzo, cod. civ., in quanto attribuisce all'adottante la titolarita' esclusiva della potesta' genitoriale sull'adottando anche se costui e' figlio naturale del coniuge dell'adottante medesimo, e non prevede che quest'ultimo, in tal caso, conservi la potesta' in concorrenza col coniuge adottante, postoche': l'articolo impugnato e' stato espressamente abrogato dall'art. 67, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante una nuova "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e la medesima legge, inoltre, nel dettare (titolo IV) la disciplina "dell'adozione in casi particolari", ha previsto: 1) all'art. 44, che "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7" (cioe' la dichiarazione dello stato di adottabilita') ... b) "dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge"; 2) all'art. 48, primo comma, che se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi". Si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo perche' valuti la rilevanza della questione proposta in relazione alle norme sopravvenute.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art301 · fonte su Normattiva