Art. 303 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Uno dei principi innovatori dell'istituto è che l'adozione importa la cessazione della patria potestà sull'adottato in chi prima ne era investito; nè alcuna influenza ha al riguardo il successivo riconoscimento da parte dei genitori naturali del figlio da altri adottato. Conseguentemente, la patria potestà è attribuita all'adottante, che l'assume come potere autonomo al momento in cui il vincolo sorge. Dato questo principio, non è stato possibile accogliere la proposta di stabilire che «l'esercizio» della patria potestà spetta all'adottante, poichè ciò avrebbe significato che il genitore continuava a conservare la patria potestà malgrado l'adozione, perdendone solo l'esercizio. Se viene a cessare il rapporto di adozione, o comunque nell'adottante viene meno la patria potestà, questa non è senz'altro riacquistata dal genitore, ma si domanda al giudice tutelare di dare, in tal caso, i provvedimenti opportuni nell'interesse della persona e dei beni dell'adottato. Analogo potere è concesso al tribunale nel caso di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante (art. 307). Conseguenza dei doveri inerenti alla patria potestà è l'obbligo dell'adottante di educare e di istruire l'adottato in conformità ai principii della morale e al sentimento nazionale fascista. La norma dell'art. 311 del progetto definitivo, secondo la quale, se alcuno adotta il figlio del proprio coniuge, non acquista la patria potestà, è stata oggetto di critiche. Si è detto che tale eccezione al principio che l'esercizio della patria potestà spetta all'adottante verrebbe a rompere l'unità della famiglia, specialmente nelle ipotesi di adozione, da parte del marito, del figlio della propria moglie, perchè l'adottato rimarrebbe soggetto alla patria potestà della madre. In effetti, la formula dell'articolo non rispondeva al pensiero che si voleva esprimere, perchè il progetto intendeva provvedere solo alla ipotesi che la moglie adottasse il figlio del proprio marito. È sembrato utile precisare la portata della norma, sopprimendosi l'art. 311 del progetto e trasferendosi il principio in esso enunciato nel terzo comma dell'art. 301, nel quale si è esplicitamente stabilito che se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 163
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art303 · fonte su Normattiva