Art. 305 c.c.
Revoca dell'adozione
L'adozione si puo' revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Revoca dell'adozione
L'adozione si puo' revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Uno dei principi innovatori dell'istituto è che l'adozione importa la cessazione della patria potestà sull'adottato in chi prima ne era investito; nè alcuna influenza ha al riguardo il successivo riconoscimento da parte dei genitori naturali del figlio da altri adottato. Conseguentemente, la patria potestà è attribuita all'adottante, che l'assume come potere autonomo al momento in cui il vincolo sorge. Dato questo principio, non è stato possibile accogliere la proposta di stabilire che «l'esercizio» della patria potestà spetta all'adottante, poichè ciò avrebbe significato che il genitore continuava a conservare la patria potestà malgrado l'adozione, perdendone solo l'esercizio. Se viene a cessare il rapporto di adozione, o comunque nell'adottante viene meno la patria potestà, questa non è senz'altro riacquistata dal genitore, ma si domanda al giudice tutelare di dare, in tal caso, i provvedimenti opportuni nell'interesse della persona e dei beni dell'adottato. Analogo potere è concesso al tribunale nel caso di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante (art. 307). Conseguenza dei doveri inerenti alla patria potestà è l'obbligo dell'adottante di educare e di istruire l'adottato in conformità ai principii della morale e al sentimento nazionale fascista. La norma dell'art. 311 del progetto definitivo, secondo la quale, se alcuno adotta il figlio del proprio coniuge, non acquista la patria potestà, è stata oggetto di critiche. Si è detto che tale eccezione al principio che l'esercizio della patria potestà spetta all'adottante verrebbe a rompere l'unità della famiglia, specialmente nelle ipotesi di adozione, da parte del marito, del figlio della propria moglie, perchè l'adottato rimarrebbe soggetto alla patria potestà della madre. In effetti, la formula dell'articolo non rispondeva al pensiero che si voleva esprimere, perchè il progetto intendeva provvedere solo alla ipotesi che la moglie adottasse il figlio del proprio marito. È sembrato utile precisare la portata della norma, sopprimendosi l'art. 311 del progetto e trasferendosi il principio in esso enunciato nel terzo comma dell'art. 301, nel quale si è esplicitamente stabilito che se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 163
Circa la revoca dell'adozione, è stato accentuato, rispetto al progetto, il principio generale della immutabilità dello stato da essa costituito, affermandosi nell'art. 305 il carattere eccezionale degli articoli che disciplinano le ipotesi in cui la revoca può aver luogo. Non si è creduto opportuno deflettere dal criterio restrittivo fissato nell'art. 314 del progetto, contemplandosi i delitti punibili con pena non inferiore a un anno, anzichè a tre anni. La importanza e la stabilità del vincolo di adozione consigliano di limitare le ipotesi della revoca ai casi di delitti di notevole gravità. È stata mantenuta nell'art. 308, conformemente al progetto, la iniziativa dell'azione, per la revoca dell'adozione, al pubblico ministero, poichè questo, per i suoi compiti istituzionali, appare l'organo più idoneo a promuovere l'azione. La proposta di attribuire a colui, che al tempo dell'adozione non aveva compiuto diciotto anni, la facoltà di chiederne la revoca entro un anno dalla maggiore età, non è, sembrata accettabile. Essa avrebbe alterato l'istituto della adozione, che, costituendo un rapporto di filiazione, per quanto fittizia, non dovrebbe essere sciolto a istanza dei figli. D'altra parte, sarebbe sommamente ingiusto consentire che l'adottato, dopo essere stato mantenuto, educato e istruito dall'adottante, potesse, una volta raggiunta la maggiore età e conseguita una posizione sociale, sciogliere vincolo che lo lega all'adottante. Ciò avrebbe avuto gravi ripercussioni anche sul funzionamento pratico dell'istituto, perchè molti sarebbero stati scoraggiati dall'adottare persone in tenera età, nel timore di una possibile successiva revoca. Nè pare debba destare eccessiva preoccupazione il fatto che l'adottato, il quale non abbia personalmente prestato il suo consenso, possa essere costretto a mantenere contro la sua volontà un vincolo familiare. La convenienza dell'adozione è stata opportunamente vagliata al momento della costituzione del rapporto dal legittimo rappresentante del minore e dalla corte di appello, che deve al riguardo compiere un preciso accertamento. Se poi ragioni attinenti al buon costume rendono necessaria la revoca, l'adottato potrà sempre rivolgersi al pubblico ministero, il quale, se i fatti denunciati lo giustifichino, non mancherà di promuovere la relativa azione. DELLE FORME DELL'ADOZIONE.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art305 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 164