Art. 307 c.c.
Revoca per indegnita' dell'adottante
((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato)).
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva