Art. 309 c.c.Decorrenza degli effetti della revoca

[1]Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

[2]Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art309 · fonte su Normattiva