Art. 47
L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione. 3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante
Testo vigente dal 27 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva