Art. 314/11 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4, 314/8 E 314/11 - CONSENTONO L'ADOZIONE DI FIGLI LEGITTIMI NONOSTANTE LA OPPOSIZIONE DEI GENITORI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29, 30 E 31 DELLA COSTITUZIONE RIPORTATA ALLA SITUAZIONE EFFETTUALE CHE CONSEGUE LA PRONUNCIA DELL'ADOZIONE SPECIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Deve escludersi il contrasto con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., delle norme di cui agli artt. 314/4, 314/8, 314/11, Cod. civ., le quali consentono che sia dato corso all'adozione speciale dei figli legittimi nonostante l'opposizione dei genitori, quando risulti che l'asserita violazione e' stata, dal giudice "a quo", riportata alla situazione effettuale che consegue alla pronunzia dell'adozione speciale, ed e' quindi da ritenere prospettata soltanto in relazione all'art. 314/26 Cod. civ., che tale situazione disciplina.
Riguarda ancheart. 314/8 Codice civileart. 314/4 Codice civile
FILIAZIONE - ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4, 314/8 E 314/11 - CONSENTONO L'ADOZIONE DI FIGLI LEGITTIMI NONOSTANTE L'OPPOSIZIONE DEI GENITORI - NORMALE COLLEGAMENTO A PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE FAMILIARI - NON DETERMINA, COMUNQUE, UNA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI ECONOMICI - CONFORMITA' ALL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 314/4, 314/8, 314/11 Cod. civ., nella parte in cui consentono che sia dichiarata l'adozione speciale nonostante l'opposizione dei genitori dei minori adottandi, non debbono necessariamente essere collegati alle condizioni economiche familiari anche se deve riconoscersi che la situazione di abbandono piu' facilmente si verifica, in fatto, nell'ambito delle famiglie meno abbienti, e deve pertanto escludersi che la legge ponga una discriminazione per motivi economici. Deve anzi riconoscersi che l'istituto dell'adozione speciale appare conforme al disposto del secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto favorisce lo sviluppo della persona umana con l'inserimento del minore in una famiglia che ne possa avere adeguata cura.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-11 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 314/4 Codice civileart. 314/8 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.