Art. 314/20 c.c.Affidamento preadottivo

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[1]((La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale e' diventata definitiva la dichiarazione di adottabilita', deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda puo' fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

[2]Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 314/2, anche nel caso di piu' domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalita'.

[3]Il provvedimento dell'affidamento preadottivo e' pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed e' trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.

[4]Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati)).

Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-20 · fonte su Normattiva