Art. 314/21 c.c.
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((L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficolta' di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva