Art. 314/22 c.c. — Impugnative dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo
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[1]((I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all'affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
[2]Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello, il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o dell'istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
[3]La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva