Art. 314/3 c.c. — Requisiti degli adottandi
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[1]((L'adozione speciale e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
[2]Sono consentite piu' adozioni speciali con atto singolo o con piu' atti successivi)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva