Art. 314/5 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUNALE PER MINORENNI - MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO - LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431 - TUTELA MEDIANTE ADOZIONE SPECIALE.
Con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'adozione speciale il legislatore ha voluto ampliare e migliorare la tutela giuridica e morale dei minori in situazione di abbandono. Ma, nel contempo, tenute presenti le esigenze della famiglia legittima e di quella naturale, ha predisposto condizioni e procedimenti in modo tale da rendere possibile l'adozione speciale, con i relativi effetti giuridici, solo nei confronti dei minori di cui, con le opportune garanzie, sia accertata l'esistenza della situazione di abbandono materiale e morale.
Riguarda ancheart. 314/4 Codice civile
TRIBUNALE PER MINORENNI - MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO - TUTELA MEDIANTE ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4 E 314/5 - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO - RELATIVO PROCEDIMENTO - DECORRENZA DAL MOMENTO IN CUI L'ORGANO GIURISDIZIONALE HA CONOSCENZA DELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO - RAZIONALITA' DELLA NORMA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.
E' razionale che il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale che gli e' proprio, abbia ricondotto l'inizio del procedimento diretto alla dichiarazione del minore in stato di abbandono alla conoscenza, da parte degli organi giurisdizionali competenti, della situazione di abbandono e cioe' del fatto da accertare, ed abbia predisposto strumenti e modi astrattamente sufficienti per assicurare quella conoscenza relativamente a tutti i minori di eta' inferiore agli anni otto, che si trovino in situazione di abbandono.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-5 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 314/4 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.