Art. 318 c.c.
[1]Abbandono della casa del genitore.
[2]Il figlio ((, sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,)) non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilita' genitoriale)) ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva