Art. 321 c.c.
[1]Nomina di un curatore speciale.
[2]In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilita' genitoriale)), non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva