Art. 322 c.c.
[1]Inosservanza delle disposizioni precedenti.
[2]Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva